
Lavori in condominio e comunicazione del 16 marzo. C’è anche questa tra le innumerevoli scadenze e incombenze dell’amministratore di condominio. Per il quale, proprio la data del 16 marzo rappresenta un vero e proprio imbuto fiscale.
In un altro articolo, con il contributo dell’avvocato Debora Mirarchi, abbiamo già parlato nel dettaglio dell’invio delle Certificazioni Uniche (CU), relative alle somme corrisposte nell’anno precedente dal condominio a titolo di compensi per lavoro dipendente o assimilato, redditi lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Ora ci concentriamo, invece, sull’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, con indicazione della quota di spesa imputata ai singoli condòmini. Dati destinati poi a confluire nel 730 precompilato.
Lavori in condominio: la comunicazione fiscale del 16 marzo
Rapida premessa: a che cosa serve la comunicazione fiscale del 16 marzo?
Lo sintetizza in questa videopillola di 70 secondi il dottor Dario Milone, esperto di fiscalità condominiale e docente del corso di aggiornamento per amministratori di Focus Condominio.
Grazie alla comunicazione dell’amministratori di condominio, dunque:
- chi presenta il Modello 730, troverà l’importo della detrazione nella dichiarazione precompilata;
- chi presenta il Modello Redditi, potrà riportare l’importo nel Quadro RP relativo agli oneri detraibili.
Tipi di comunicazione ed errori dell’amministratore: quali conseguenze
Parlando di lavori in condominio e comunicazione del 16 marzo, le domande più frequenti da parte di amministratori e condòmini sono due:
- quanti tipi di comunicazione esistono
- e se l’amministratore commette errori o inadempimenti, quali sono gli effetti, e chi ne paga le conseguenze?
Ascoltiamo le risposte di Dario Milone cliccando sulla foto qui sotto:

Ricapitolando. In materia di lavori in condominio, la comunicazione del 16 marzo può essere:
- ordinaria
- di sostituzione
- di annullamento
Fatto salvo quanto sopra, l’amministratore può commettere 2 inadempimenti:
- mancata comunicazione: in questo caso l’amministratore è responsabile per la perdita dei benefici fiscali di tutti i condòmini
- errata comunicazione: sono i condòmini eventualmente penalizzati a dover provare il danno fiscale subito.
Comunicazione del 16 marzo: quali contenuti
Per consentire ai condòmini l’ottenimento delle detrazioni fiscali sui lavori in condominio, la comunicazione del 16 marzo – inoltrata dall’amministratore all’Agenzia delle Entrate – deve contenere:
- dati dell’amministratore;
- dati catastali dell’immobile;
- tipologia e importo della spesa totale sostenuta dal condominio;
- dati anagrafici dei singoli condòmini;
- dati catastali delle singole unità immobiliari;
- importo speso da ciascun condomino nell’anno precedente.
Comunicazione del 16 marzo: la spesa sostenuta dal condominio
Ad ogni tipologia di lavoro oggetto di detrazione e dunque di comunicazione del 16 marzo da parte dell’amministratore di condominio, l’Agenzia delle Entrate ha assegnato uno specifico codice. Vediamo i principali:
- recupero del patrimonio edilizio: codice 17;
- riqualificazione energetica: codice 3;
- acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione: codice 29;
- bonus verde: codice 30;
- sismabonus: codici 13, 14, 15
- Interventi per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’istallazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia: codice 16.
Attenzione: per gli interventi oggetto di superbonus il modulo propone di inserire un flag a parte, per indicare quali rientrano nello stesso.
L’importo da inserire è quello che è stato bonificato, o che è stato ceduto.
Lavori in condominio e comunicazione del 16 marzo: gli importi detraibili dai condòmini
Per quanto riguarda invece l’importo speso da ciascun condomino nell’anno precedente, i dati da inserire sono i seguenti:
- il riferimento dell’unità immobiliare;
- i dati catastali o, in assenza, l’identificativo numerico attribuito dall’utente all’unità immobiliare non censita;
- l’importo delle spese complessivamente attribuite all’unità immobiliare (derivante dalla ripartizione ottenuta attraverso le tabelle millesimali);
- il numero dei soggetti pagatori per quell’unità (ad esempio, se ci sono due proprietari che hanno pagato i lavori di ristrutturazione ognuno per una quota, dovranno essere indicati tutti e due, inserendo l’importo pagato da ciascuno);
- se quell’unità immobiliare rientra in una situazione particolare (studio professionale, negozio, proprietà indefinita etc.).
Cessione del credito, sconto in fattura e data del pagamento
In materia di lavori in condominio e comunicazione del 16 marzo, altri due aspetti rilevanti sono:
- l’eventuale utilizzo della cessione del credito o dello sconto in fattura (occorre inserire i dati dei soggetti pagatori o cedenti, avendo l’accortezza di indicare per almeno uno di loro la causale “credito corrisposto come contributo mediante sconto o ceduto ai fornitori”);
- la data in cui hanno avuto luogo il pagamento o la cessione del credito (in base alla quale l’Agenzia delle Entrate inserirà o meno l’importo nella dichiarazione dei redditi precompilata).
Nell’immagine qui sotto facciamo un esempio pratico.

Nell’esempio (ristrutturazione di un condominio avvenuta a marzo 2021) il condomino non ha versato per intero entro il 31/12 la quota di sua spettanza. Quando l’amministratore compilerà la comunicazione del 16 marzo, gli effetti saranno 2:
- il condomino non visualizzerà l’importo che ha versato nella propria dichiarazione dei redditi precompilata;
- il condomino avrà tempo fino alla scadenza della propria dichiarazione dei redditi (quindi, nell’esempio, entro il 30/09 di quest’anno), per versare la parte rimanente e usufruire della detrazione sull’intero importo di sua competenza.
Per approfondire:
Se vuoi saperne di più in materia di contabilità in condominio, segui le lezioni contenute nel modulo 3 del nostro corso di formazione annuale per amministratore condominiale:
MODULO 3 – Contabilità e fiscalità
Tutors: avv. Andrea Marostica; avv. Emanuela Peracchio; dott. Dario Milone; dott.ssa Debora Mirarchi
Numero lezioni del modulo: 6
Durata totale: 3 h
Crediti formazione continua: 3
Il modulo contiene:
Lezione 1 – La contabilità in condominio (vedi il trailer)
Lezione 2 – Morosità e recupero crediti (vedi il trailer)
Lezione 3 – Pagamenti in condominio: contanti o elettronici? (vedi il trailer)
Lezione 4 – Il condominio sostituto d’imposta (vedi il trailer)
Lezione 5 – Obblighi fiscali e sanzioni (vedi il trailer)
Lezione 6 – La scadenza fiscale del 16 marzo (vedi il trailer)
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