
Raffica di rinvii per le scadenze fiscali in condominio, soprattutto in riferimento a lavori condominiali, Superbonus e proroga delle comunicazioni alle Entrate.
Innanzitutto, con il provvedimento 83833/2022, del 16 marzo 2022, L’Agenzia delle Entrate ha prorogato al 7 aprile il termine per l’invio telematico, da parte dell’amministratore condominiale, dei dati inerenti le spese sostenute nel 2021 per i lavori condominiali. Dati destinati poi a confluire nel 730 precompilato (il quale, come vedremo, sarà a propria volta disponibile solo dal 23 maggio 2022).
Ma non è tutto.
Sempre in materia di Superbonus e proroga delle comunicazioni alle Entrate, un’altra importante novità arriva da un emendamento approvato il 15 marzo dalla Commissione Finanze del Senato nell’ambito della conversione in legge del Dl 4/2022, cosiddetto Sostegni Ter. Con l’emendamento in questione, sono prorogati dal 7 al 29 aprile i termini per la comunicazione alle Entrate delle opzioni di cessione credito e sconto in fattura.
E sempre la stessa modifica, come premesso, farà anche slittare al 23 maggio 2022 il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti la precompilata.
Approfondiamo, ora, portata e risvolti delle singole proroghe.
Spese per lavori in condominio: slitta la comunicazione del 16 marzo
Come è noto, e come è spiegato nel dettaglio in quest’articolo dal dott. Dario Milone, docente del corso di aggiornamento per amministratori di Focus Condominio, la cosiddetta comunicazione del 16 marzo è quella con cui l’amministratore condominiale invia telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio, con riferimento:
- agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali,
- all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l’arredo delle parti comuni degli immobili oggetto di ristrutturazione.
Nella comunicazione in oggetto è indicata la quota di spesa imputata ai singoli condòmini, così che:
- chi presenta il Modello 730, troverà l’importo della detrazione nella dichiarazione precompilata;
- chi presenta il Modello Redditi, potrà riportare l’importo nel Quadro RP relativo agli oneri detraibili.
Ora, il provvedimento emanato mercoledì 16 marzo 2022 dal direttore delle Entrate, ha prorogato al 7 aprile il termine ultimo per l’invio tale comunicazione da parte degli amministratori condominiali.
Tale rinvio dell’ultimissima ora è stato disposto per venire incontro alle richieste degli amministratori, anche sulla scia delle modifiche tecniche e normative recentemente introdotte per la comunicazione dei dati.
Cessione del credito e sconto in fattura: comunicazione prorogata al 29 aprile
Ancora in materia di Superbonus e proroga delle comunicazioni alle Entrate, il rinvio al 29 aprile 2022 dei termini per comunicare le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura è, invece, contenuto nell’emendamento numero 15.0.1000/123 (clicca qui per leggere il testo), approvato dalla Commissione Bilancio del Senato nell’ambito della conversione in legge del Dl 4/2022 (cosiddetto Sostegni Ter).
La proroga della comunicazione relativa alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura riguarda le detrazioni spettanti:
- per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici,
- per gli interventi eseguiti sia sulle unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici
e si applica:
- alle spese sostenute nel 2021,
- alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.
Le altre modifiche al Decreto Sostegni Ter
Per il resto, con le modifiche approvate in Commissione Bilancio, la conversione in legge del Dl 4/2022 recepirà i correttivi al Decreto Sostegni Ter di cui al Dl 13/2022.
Ecco, in sintesi, che cosa prevede il relativo emendamento (leggi qui il testo completo):
- due ulteriori cessioni dopo la prima per i crediti derivanti da sconto in fattura, a patto che tali cessioni avvengano a favore di banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione autorizzate
- due ulteriori cessioni dopo la prima in caso di opzione di cessione del credito, a patto, anche in questo caso, che tali nuove cessioni avvengano a favore di banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione autorizzate
- il divieto di cessioni parziali del credito successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate. Il credito d’imposta, dunque, è cedibile solo per intero, e vi sarà attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.
L’abrogazione del Dl 13/2022
Come previsto sempre dall’emendamento approvato, la legge di conversione del Dl 4/2022 andrà dunque ad abrogare il Dl 13/2022 dello scorso 25 febbraio (cosiddetto Correttivo del Sostegni Ter).
Naturalmente, resteranno validi gli atti e i provvedimenti adottati e saranno fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti:
- sulla base del decreto-legge n. 13 del 2022.
- sulla base delle disposizioni abrogate dal decreto legge 13 del 2022.
Superbonus, cessione credito, sconto in fattura: per approfondire
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