• Passa alla navigazione primaria
  • Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina
Focus Condominio

Focus Condominio

Amministrare informati

  • Corsi
  • Articoli
  • Formatori
  • Chi siamo
  • Dashboard
    • La mia formazione
    • La mia iscrizione
    • Pagamenti e fatture
    • Modifica account
    • Modifica password
    • Supporto
  • Entra

La polizza catastrofi naturali per lo studio dell’amministratore: obblighi e scadenze

Negli ultimi mesi la polizza catastrofi naturali è diventata uno dei temi più discussi dagli amministratori di condominio e dai professionisti che operano nel settore immobiliare.

Complice una normativa poco chiara, comunicazioni frammentate e continui rinvii, molti operatori si sono trovati con dubbi pratici: chi deve assicurarsi? Entro quando? Cosa copre davvero la polizza?
Un recente approfondimento on line promosso da Focus Condominio (guarda il webinar), con i contributi di Federico Fusarri (consulente tecnico di ASSIX) e Leonardo Campagnaro, consulente assicurativo e agente in attività finanziaria Banca Reale, ha contribuito a fare chiarezza.

Che cosa copre la polizza catastrofi naturali

La normativa relativa alla polizza catastrofi naturali prevede che tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese debbano dotarsi di una polizza che copra obbligatoriamente cinque eventi:

  • alluvione
  • esondazione
  • inondazione
  • sisma
  • frana

L’elemento più rilevante è proprio l’inserimento obbligatorio della frana, garanzia che in molte polizze preesistenti non era prevista. Inoltre, la normativa stabilisce precisi limiti di indennizzo:

  • fino a 1 milione di euro, indennizzo al 100%
  • oltre 1 milione, indennizzo al 70% dell’intera somma assicurata

Questi elementi rendono di fatto non più conformi molte delle polizze aziendali o condominiali già in essere, persino quelle che includevano eventi naturali.

Chi è obbligato a stipularla

Il criterio chiave è l’iscrizione al Registro delle Imprese. Sono quindi obbligati:

  • studi di amministrazione condominiale sotto qualsiasi forma (ditta individuale, società, professionista con partita IVA iscritto al Registro Imprese)
  • professionisti con studio in proprietà o in locazione

La casistica più delicata riguarda gli studi in affitto.
Vale questa regola:

  • Se il proprietario è una persona giuridica:
    👉 il proprietario deve assicurare i muri
    👉 l’amministratore deve assicurare solo attrezzature e beni strumentali
  • Se il proprietario è una persona fisica:
    👉 l’intero obbligo ricade sull’amministratore (muri + contenuto)

Una ditta individuale senza beni, che opera ad esempio solo con un portatile e una stampante non strumentali, può invece rientrare tra i casi non obbligati, fatto salvo l’obbligo di assicurare i muri se si rientra nei caso di cui sopra.

La relazione con la polizza globale fabbricati

Molti amministratori hanno chiesto se la polizza condominiale (la globale fabbricati) possa sostituire la polizza catastrofi naturali (la cosiddetta CatNat).
La risposta è chiara: no.

La globale fabbricati:

  • può integrare alcune garanzie,
  • ma quasi mai rispetta gli obblighi della normativa, soprattutto per l’assenza della garanzia frana e per i limiti di indennizzo incompatibili con quelli ora richiesti.

Inoltre, anche se il condominio decidesse di assicurarsi contro le catastrofi naturali, questo non solleva lo studio dell’amministratore dall’obbligo di avere la propria polizza.

Scadenze: quando bisogna adeguarsi

La scadenza ordinaria per la stipula della polizza catastrofi naturali, dopo i rinvii del 2025, è così articolata:

  • Grandi imprese: proroga di 90 giorni dal 31 marzo
  • Piccole imprese (meno di 50 dipendenti e 10 mln di fatturato): adeguamento dal 1° ottobre
  • Microimprese (meno di 10 dipendenti e 2 mln di fatturato): entro 31 dicembre

La maggior parte degli studi di amministrazione rientra in quest’ultima categoria.

👉 È importante ricordare che chi ha una polizza in corso può attendere la scadenza del proprio contratto per aggiornarsi.

Cosa succede se non si stipula la polizza catastrofin naturali

Ad oggi non sono previste sanzioni dirette, ma scatta un blocco significativo:
➡️ le imprese non in regola non possono accedere a numerose agevolazioni e bandi, come contratti di sviluppo, interventi per aree in crisi, incentivi per start-up, fondi energia, iniziative per cooperative e altri strumenti previsti dallo Stato.

Il blocco, tuttavia, non è retroattivo.

In sostanza, nonostante non vi siano multe immediate, ignorare l’obbligo può comportare rischi di scopertura assicurativa e difficoltà future nell’accesso a strumenti finanziari e agevolativi.

Si può ribaltare il costo della CatNat sul condominio?

Alcuni amministratori valutano di imputare il costo della polizza tra le spese del proprio compenso. È possibile, ma chiaramente il condominio dovrebbe approvare la voce.

Altri aspetti collegati: RC professionale e tutela legale

Durante l’incontro è stato ricordato anche un punto cruciale: l’importanza della continuità della RC professionale dell’amministratore e della corretta gestione delle comunicazioni pregresse.

Saltare un rinnovo o cambiare compagnia senza dichiarare situazioni note può esporre il professionista a gravi rischi di scopertura.

In crescita, inoltre, la richiesta di tutela legale per i condomìni, vista l’aumentata frequenza dei contenziosi.


Conclusioni

La polizza catastrofi naturali rappresenta oggi un obbligo normativo concreto per gli studi di amministrazione condominiale.

Nonostante le incertezze legislative e i possibili rinvii, per la maggior parte degli amministratori la scadenza del 31 dicembre rimane al momento il riferimento operativo.

Informarsi per tempo, confrontare più preventivi, dialogare con il proprietario dei locali e aggiornare le proprie coperture è il modo più efficace per evitare complicazioni e garantire continuità alla propria attività professionale.

Categoria: Amministrare, Uncategorized Tag: assicurazione amministratore, polizza catastrofi naturali, polizza globale fabbricati

Barra laterale primaria

Lezioni collegate

Articoli in evidenza

Restructura 2026: a Torino il futuro del costruito e del condominio

Bonus colonnine elettriche in condominio: dal 22 settembre contributo fino a 8.000 euro

Cybersecurity amministratore di condominio: contributi a fondo perduto fino a 20.000 euro

A Restructura 2026, Focus Condominio con l’onorevole Mazzetti

L’8 maggio a Roma torna Condominio in Fiera

Manda il tuo quesito

    Ho letto e accetto l'informativa sulla privacy

    Footer

    Sempre aggiornato

    • Corsi
    • Articoli

    Focus Condominio

    • Chi siamo
    • Contattaci
    • Termini e condizioni
    • Gestisci consenso

    Restiamo in contatto

    • Facebook
    • Instagram
    • Linkedin
    • Youtube

    Newsletter

    Copyright © 2026 - Focus Comunicazione, strada Preserasca, 8 Moncalieri (TO); P. Iva 12409850018; Iscrizione registro imprese di Torino; REA n. TO - 1287792; PEC: focuscondominio@pec.it

    Gestisci Consenso

    Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.

    Funzionale Sempre attivo
    L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
    Preferenze
    L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
    Statistiche
    L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
    Marketing
    L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
    • Gestisci opzioni
    • Gestisci servizi
    • Gestisci {vendor_count} fornitori
    • Per saperne di più su questi scopi
    Visualizza preferenze
    • {title}
    • {title}
    • {title}