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Obbligo di laurea per gli amministratori di condominio: tutte le obiezioni

E dal cilindrò spuntò l’obbligo di laurea per gli amministratori di condominio…

  • Un settore condominiale che, dopo l’emergenza Covid e la querelle superbonus, ristagnava, ormai, apatico, nella generale indifferenza.
  • Interventi esponenzialmente autoreferenziali dei soliti noti del settore, ridotti a spolpare l’osso di qualche sentenza o norma tecnica, citandosi e plaudendosi a vicenda per preservare il proprio posto al sole.
  • Convegni progressivamente disertati da amministratori che, a buon diritto, di sentire parlare per la miliardesima volta delle loro responsabilità, proprio non ne potevano più.
  • Associazioni di categoria sempre più in difficoltà a giustificare la propria esistenza aldilà del business che veicolano.

Lo sfondo sul quale si staglia l’atto 2692, depositato alla Camera lo scorso 11 novembre al fine di avviare l’iter per riformare (di nuovo!) la materia condominiale, è la più evidente motivazione del giubilo con il quale i suoi sostenitori lo hanno accolto.

Ma per tutto il resto del comparto, rappresentato da chi il condominio lo amministra, chi per il condominio lavora e chi in condominio vive, è davvero un buon affare?

Per dare una risposta articolata, occorrerebbe innanzitutto avere sotto mano una versione originale e integrale del documento, al momento, purtroppo, privilegio solo di quei pochi che lo hanno fatto sapientemente fruttare attingendone a piccole dosi per consolidare la propria immagine di opinion leaders del settore.

Ma anche solo limitandosi alle prime indiscrezioni, basta mettere un piede virtuale fuori dai recinti di chi monopolizza la comunicazione on line per carpire reazioni e opinioni tutt’altro che lusinghiere, perlomeno sulle misure di cui più si sta dibattendo.


Obbligo di Laurea per Amministratori di Condominio

Ne prendiamo una su tutte: l’obbligo di laurea per gli amministratori di condominio. O, almeno, per accedere alla professione.

Si dà il caso, infatti, che tra i vari correttivi che intenderebbe apportare la potenziale riforma dell’istituto, vi sia anche quello secondo cui, dopo l’entrata in vigore dell’eventuale modifica di legge, per diventare amministratori condominiali non basterebbe più un diploma di scuola secondaria di secondo grado, ma occorrerebbe una laurea, pare almeno triennale e ad indirizzo giuridico o economico.

Attenzione, il requisito non potrebbe essere retroattivo, e nemmeno varrebbe per chi – diplomato – ha esercitato per almeno un anno nell’ultimo triennio.


Le obiezioni principali sull’obbligo di laurea

1. La contraddizione dei promotori

La prima firmataria dell’atto, e cioè l’onorevole Elisabetta Gardini, come si legge nel suo profilo personale sul sito della Camera dei Deputati vanta, come titolo di studio, un Diploma di liceo classico e un Diploma alla bottega teatrale di Firenze di Vittorio Gassman. C’è di più. L’onorevole Gardini milita nelle fila di un partito (Fratelli d’Italia) che ha espresso un presidente del Consiglio in possesso di diploma di maturità linguistica.
Insomma: il pulpito dal quale si predica la necessità che i neo-amministratori di condominio siano laureati, pare quantomeno contraddittorio, se non discutibile.

2. “La laurea dà dignità alla professione”: una tesi debole e offensiva

A giudizio di alcuni dei più illustri condominialisti, l’obbligo di laurea darebbe finalmente “dignità alla professione!”
Ora, che l’equazione tra titolo accademico e dignità sia priva di fondamento, lo capirebbe perfino un non laureato. Ancora più singolare che non lo percepiscano i tanti che, auto-proclamatisi paladini della categoria, ne stanno implicitamente offendendo una significativa componente: i numerosi amministratori diplomati che ogni giorno svolgono con dedizione e professionalità il proprio lavoro.

3. La contraddizione normativa

La madre di tutte le contraddizioni.
Si sta facendo improvvisamente passare la laurea come una conditio sine qua non per amministrare un condominio. Però al contempo si afferma che chi già amministra può benissimo continuare a farlo anche se una laurea non la ha!
Ma quindi sta laurea è essenziale o no? E per chi? Perché imposto solo ai neo-amministratori, l’obbligo si traduce in una barriera all’ingresso ingiustificata e peraltro dall’impatto assolutamente marginale (in termini percentuali) sul comparto.

4. Quali lauree sarebbero ammesse?

Peraltro: quali indirizzi di laurea sarebbero giudicati adeguati dai soloni del condominio? Solo quelli in materia giuridica ed economica, come sta circolando voce? E in tal caso, perché mai?
L’esperienza professionale insegna che quotidianamente, accanto ad esempio ai tanti avvocati competenti in materia, ve ne sono altrettanti che perorano cause senza fondamento o che mandano comunicazioni e diffide quantomeno risibili a nome dei loro clienti condòmini…
Di più: la materia tecnica è oggi altrettanto importante di quella giuridica nell’amministrazione condominiale. E allora perché una laurea ad esempio in ingegneria o in architettura non sarebbero titoli sufficienti?

5. Retroattività dei requisiti e corsi già avviati

Ma passiamo ora a questioni più pratiche.
Facciamo finta che io, Mario Rossi, sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 71 bis disp. att. codice civile, e, da diplomato, mi sia iscritto a un regolare corso iniziale 72 ore per esercitare la professione di amministratore.
Dato che l’ho già pagato e lo sto già frequentando, come può una norma incidere in modo retroattivo sul mio percorso formativo, invalidandolo?
Non è invece più legittimo che le regole attualmente in vigore valgano fino all’eventuale entrata in vigore della nuova normativa?

6. Il problema dei controlli e degli elenchi

Veniamo adesso a un altro aspetto trascurato con troppa faciloneria: quello dei controlli.
Si è parlato, come periodicamente accade, dell’istituzione di un elenco degli amministratori. Ora, in seno a quale istituzione debba essere creato, non è ancora noto.
In ogni caso, la sensazione è che si vada nella direzione di un filtro a monte da parte delle associazioni di categoria, che così beneficerebbero di un ulteriore rafforzamento del loro monopolio di fatto.
Ma – che l’amministratore (come auspicabile) si possa auto-iscrivere all’eventuale elenco o che lo debba fare per un qualche tramite – la domanda resta la stessa: chi ne verificherà i requisiti?

Ricordiamo che oggi siamo nella condizione in cui non esiste nessun controllo nemmeno sui corsi di aggiornamento 15 ore ex Dm 140: ne esistono senza responsabile scientifico, senza esame in presenza, perfino senza lo stesso corso: basta pagare ed eccoti l’attestato.
E allora, esattamente, di cosa stiamo parlando?


Altre misure previste dalla nuova riforma del condominio

Se l’obbligo di laurea è uno degli aspetti che maggiormente sta facendo discutere in questi giorni di trepidante attesa sui contenuti effettivi dell’atto, gli aspetti su cui, a quanto pare, vuole andare a incidere questa riforma della riforma sono anche altri: dalla durata dell’incarico dell’amministratore all’ipotetico obbligo di una revisione contabile esterna (non più, dunque, facoltativa e a delibera assembleare) con i revisori stessi iscritti a un apposito elenco.

Li si analizzerà ed eventualmente contesterà dopo la presentazione ufficiale del Ddl, prevista per il 17 dicembre, e dopo la convocazione di tutte le parti coinvolte, lungo un iter di discussione che si preannuncia – come sempre – dai tempi biblici (e ben venga!).

L’auspicio è che, se modifiche all’attuale normativa dovranno essere apportate, esse siano improntate al buon senso e all’effettivo e reale beneficio di nessun altro se non degli amministratori di condominio e dei condòmini.

Date le premesse, tuttavia, la personale previsione è che la montagna partorirà un topolino per farne banchetto dei soliti quattro gatti.

Categoria: Amministrare Tag: amministratori di condominio, corsi Dm 140, laurea amministratori, riforma del condominio

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