
Che cos’è il decreto ingiuntivo in condominio? Come funziona? Che cosa si intende per esecuzione provvisoria? Quando è prevista tale clausola?
Dopo aver elencato, nella prima puntata di questo focus, gli obblighi dell’amministratore in materia di recupero crediti in condominio, vediamo ora quali siano gli strumenti a sua disposizione, partendo da quello principale.
Parliamo, dunque, di decreto ingiuntivo in condominio.
Che cosa prevede il codice civile
A disciplinare l’impiego del decreto ingiuntivo come “arma” per il recupero crediti in condominio c’è innanzitutto l’articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile. Riportiamo un estratto del primo comma:
“Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore,
senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione […]”.
Questa disposizione è strettamente correlata a quelle previste dall’articolo 1129, comma 9 del codice civile, secondo cui:
“Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del presente codice”.
L’amministratore di condominio e il decreto ingiuntivo
Quali conclusioni possiamo trarre, in materia di decreto ingiuntivo in condominio, dalla lettura combinata dell’art. 63 disp. att. c.c. e dell’art. 1129, comma 9, c.c.? Vediamole insieme:
- L’amministratore deve intraprendere un’azione nei confronti dei condòmini morosi.
- L’assemblea condominiale può espressamente dispensarlo da tale onere.
- Se invece l’assemblea non lo dispensa, l’amministratore non ha bisogno dell’autorizzazione assembleare per procedere.
- L’amministratore può chiedere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo sulla base dei riparti approvati dall’assemblea.
- Ma l’amministratore può procedere al recupero crediti mediante decreto ingiuntivo anche in assenza di tali riparti. In questo caso, tuttavia, il decreto sarà necessariamente privo della provvisoria esecutività.
A questo punto è necessario comprendere meglio la differenza tra decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e non provvisoriamente esecutivo.
Decreto ingiuntivo in condominio: ecco quando è provvisoriamente esecutivo
Innanzitutto chiariamo il concetto di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo in condominio. Per farlo, vediamo insieme la risposta fornita dall’avvocato Emanuela Peracchio, tutor dei corsi di formazione di Focus Condominio, a un quesito posto da un utente.
Ricapitolando:
- La provvisoria esecutorietà è la situazione in cui un provvedimento emesso dall’organo giudicante – pur non ancora passato in giudicato – è immediatamente attuabile tra le parti in via esecutiva.
- Tale clausola, in sostanza, consente di procedere immediatamente al recupero coattivo del credito (ad esempio a mezzo di pignoramento) senza attendere i 40 giorni normalmente concessi dalla legge al debitore per fare opposizione.
- Ora, proprio quanto previsto dall’art. 63 disp. att. c.c. (vedi sopra) ha esteso anche alla morosità condominiale la possibilità per il creditore di chiedere (e per il giudice di concedere) la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo disciplinata dall’art. 642 del codice di procedura civile.
- Questo, però, solo in presenza di uno stato di riparto approvato dall’assemblea.
Attenzione: non fa differenza che tale riparto si basi sul preventivo o sul consuntivo. Però, un riparto deve essere stato approvato. In altre parole, non è sufficiente la semplice approvazione del preventivo o del consuntivo stessi.
A questo punto la domanda è: se è stato approvato il rendiconto ma non la ripartizione delle spese, l’amministratore può comunque procedere al recupero crediti in condominio? E con quali mezzi?
Decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo e rito ordinario
Abbiamo visto che la discriminante affinché il giudice conceda la provvisoria esecutorietà a un decreto ingiuntivo in condominio è che, oltre al rendiconto (preventivo o consuntivo), l’assemblea abbia approvato anche la relativa ripartizione delle spese.
In mancanza di tale approvazione, e dunque in assenza della conseguente clausola di provvisoria esecutorietà, occorrerà attendere 40 giorni prima che il decreto ingiuntivo in condominio diventi esecutivo. In questo lasso di tempo il condomino può opporvisi. (Chiaramente può farlo anche in caso di esecuzione provvisoria, ma in quella fattispecie il condominio avrà già attivato il recupero forzoso delle somme spettanti).
Attenzione: le situazioni prese in esame finora, partono dal presupposto che il credito del condominio sia chiaro e quantificabile. Per utilizzare la terminologia giuridica: certo, liquido ed esigibile.
Qualora così non fosse, il ricorso per decreto ingiuntivo in condominio non è percorribile. Arma a disposizione dell’amministratore condominiale resta dunque quella del rito ordinario.
Come spiega ancora l’avvocato Peracchio:
“Per giudizio di cognizione – si intende, in sintesi, l’ordinario processo a cognizione piena, nel quale il giudice è chiamato a decidere la causa sulla base degli atti e dei documenti offerti dalle parti. Ovviamente, le tempistiche sono quelle proprie di un normale processo ordinario, che si sottraggono a previsioni soggettive e che in linea di massima non dovrebbero superare i tre anni. In tutti i casi, è fondamentale chiarire che ricorso per decreto ingiuntivo e azione ordinaria per il recupero crediti in condominio sono due strade completamente diverse: il primo è un rito speciale, mentre la seconda è un rito ordinario”.
Per approfondire
Nelle prime due puntate di questo nostro focus sulla morosità in condominio abbiamo:
- dettagliato doveri e poteri dell’amministratore in materia di recupero crediti in condominio
- illustrato in che cosa consista il decreto ingiuntivo in condominio (con e senza provvisoria esecutorietà).
Nella prossima puntata risponderemo invece a una delle domande più frequenti in condominio: in caso di alienazione di un alloggio, gli eventuali lavori straordinari già deliberati devono essere pagati dall’acquirente o dal venditore?
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