
Al ruolo del condominio sostituto d’imposta, sono correlate diverse pratiche di natura fiscale.
Ma quali sono, nel dettaglio, le incombenze del condominio quale sostituto d’imposta? E chi è chiamato, materialmente, ad espletarle?
Prima di rispondere a questa domanda, faremo un piccolo passo indietro, spiegando che cosa sia e in che cosa si concretizzi la sostituzione d’imposta. Quindi, in quest’articolo, ci concentreremo sulla prima delle prescrizioni in capo al condominio sostituto d’imposta: l’applicazione ed il versamento delle ritenute d’acconto.
Il sostituto d’imposta in ambito fiscale
In ambito fiscale, l’istituto della sostituzione d’imposta è disciplinato dall’art. 64, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Secondo tale articolo, il sostituto di imposta è il soggetto obbligato al pagamento di imposte (anche a titolo di acconto) in luogo d’altri, per fatti o situazioni a questi riferibili.
Detto in altre parole, i presupposti e gli step della sostituzione d’imposta sono i seguenti:
- un soggetto A effettua una prestazione a favore di un soggetto B in cambio di un corrispettivo in denaro
- il soggetto B (nei casi previsti dalla legge) trattiene dal compenso dovuto al soggetto A, una quota percentuale corrispondente ad un’anticipazione di imposta su quel compenso (la cosiddetta ritenuta d’acconto)
- sempre il soggetto B versa direttamente all’Erario tale importo (che aveva trattenuto, appunto, a titolo d’imposta).
Ora, che cos’ha a che fare tutto questo con il condominio? Andiamolo a vedere.
Il condominio sostituto d’imposta
Le modifiche apportate dalla Legge 27 dicembre 1997, n. 449 agli articoli 23 e 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, hanno, di fatto, esteso al condominio la disciplina della sostituzione d’imposta.
Oggi, dunque, sono previste alcune incombenze a carico del condominio sostituto d’imposta.
Ma quali? È quanto ha chiesto a Focus Condominio V.P., interessato ad intraprendere la carriera di amministratore condominiale.
Ecco, il suo quesito:
Quali sono i principali adempimenti fiscali del condominio in quanto sostituto di imposta?
V. P., futuro amministratore condominiale
Vediamo insieme la risposta fornita dall’avvocato Debora Mirarchi, titolare dell’omonimo studio legale e tributario con sede a Milano.
Ritenuta d’acconto in condominio e ruolo dell’amministratore
Dunque, la prima incombenza del condominio sostituto d’imposta è l’applicazione (e il successivo versamento) della ritenuta d’acconto. Ma a chi spetta, materialmente, tale compito?
Per rispondere, riportiamo un breve estratto della Circolare 7E del 7 febbraio 2007, dell’Agenzia delle Entrate, la quale a propria volta fa riferimento all’articolo 25 ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (introdotto nel 2007 e poi ulteriormente modificato nel 2017, ndr.): “il soggetto obbligato ad effettuare la ritenuta d’acconto è il condominio in quanto tale, anche se il soggetto normalmente incaricato dal condominio a porre in essere gli adempimenti correlati alle funzioni di sostituto di imposta sia l’amministratore, laddove nominato per obbligo”.
Il che, per inciso, implica altre due previsioni:
- “la ritenuta deve essere effettuata indipendentemente dalla veste giuridica dell’amministrazione del condominio (persona fisica, società di persone, di capitali, etc.)”;
- “in mancanza della nomina di un amministratore, le ritenute dovranno essere effettuate da uno qualunque dei condòmini”.
Ricordiamo, peraltro, che l’articolo 1130 c.c., rubricato “Attribuzioni dell’amministratore” al punto 5 dell’unico comma prevede che tra gli oneri a carico dell’amministratore condominiale vi sia anche “eseguire gli adempimenti fiscali”.
Ritenuta d’acconto in condominio: come e quando
Ma in che cosa consiste, in pratica, l’applicazione della ritenuta d’acconto da parte del condominio sostituto d’imposta? A sintetizzarlo è ancora l’avvocato Mirarchi: “L’adempimento si sostanzia in due fasi:
- 1) esecuzione della ritenuta (a titolo d’acconto o d’imposta) all’atto del pagamento;
- 2) versamento della ritenuta a mezzo del Modello F24 (art. 17, D.Lgs. n. 241/97), entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata.
Ovviamente, tali indicazioni vanno integrate con quelle dell’ultima versione dell’articolo 25 ter del DPR 600/73, secondo cui il versamento delle ritenute sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, “è effettuato dal condominio sostituto d’imposta quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunga l’importo di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all’obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l’importo stabilito al primo periodo”.
Condominio sostituto d’imposta e ritenute: i codici tributo
Abbiamo detto che il condominio sostituto d’imposta è tenuto al versamento delle ritenute d’acconto a mezzo di modello F24. Restano ovviamente da precisare i codici indicati dall’Amministrazione finanziaria, e in particolare:
- 1001 per le ritenute effettuate su compensi di lavoro dipendente;
- 1040 per le ritenute effettuate su compensi di lavoro autonomo;
- 1019 nel caso di percipienti soggetti passivi IRPEF;
- 1020 nel caso di percipienti soggetti passivi IRES.
Per approfondire:
In quest’articolo abbiamo dunque inquadrato la figura del condominio sostituto d’imposta concentrandoci poi sulla prima delle incombenze correlate a tale ruolo: l’applicazione e in versamento delle ritenute d’acconto”.
Nelle successive “puntate” ci dedicheremo, invece, alle altre attribuzioni in materia:
- la consegna al contribuente della Certificazione Unica (CU) e la sua trasmissione, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate (VAI ALL’ARTICOLO);
- la presentazione, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione del sostituto d’imposta (Modello 770).
Se intanto hai qualche quesito in materia fiscale da sottoporre a Focus Condominio, compila il form qui sotto: