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Formazione amministratori: tra business e fake news

La formazione degli amministratori di condominio è un business milionario. Non c’è da stupirsi, dunque, che su questo campo si assista ogni anno ad una “guerra” feroce e senza esclusione di colpi.

È una vera e propria caccia all’ultimo iscritto, che vede protagoniste principalmente le associazioni degli amministratori, i cui bilanci, quasi sempre, hanno proprio alla voce “formazione” il più sostanzioso segno più.

Ora, passino anche le “nobili” dichiarazioni d’intenti di cui viene agghindato quello che altro non è che un sostanzioso girò d’affari. Fanno parte della dinamica della concorrenza, della comunicazione di prodotto, del marketing.

Ad essere invece inaccettabili (e, anzi, illegittime) sono le fake news diffuse ad arte intorno alla formazione degli amministratori. Distorsioni della verità, quando non vere e proprie menzogne, veicolate con l’unico scopo di irretire gli amministratori condominiali colpevolmente meno informati sulle norme vigenti.

Proviamo dunque ad enumerare e smentire le più frequenti.

Formazione amministratori: le 5 fake news

Confrontandoci con innumerevoli amministratori di condominio, abbiamo appreso che regna, di fondo, una grande confusione intorno alla formazione così come prevista dalla Legge 220/2012 e disciplinata dal Dm 140/2014.

In particolare, abbiamo contato 5 bufale piuttosto in voga, ma che sono facilmente smentibili, testi normativi alla mano.

Eccole.

1. La formazione degli amministratori di condominio è esclusiva delle associazioni.

Falso. È certamente quanto desidererebbero le associazioni per fruire di una torta ancora più ampia. E di qui le pressanti richieste (fortunatamente inascoltate) alla politica di istituire registri degli amministratori tenuti appunto dalle associazioni.

Ma allo stato attuale, gli unici paletti per organizzare un corso – iniziale o periodico – legalmente valido di formazione degli amministratori, sono quelli elencati dal Dm 140/2014: requisiti del responsabile scientifico, dei formatori, contenuti dei corsi, comunicazione via Pec al Ministero di Giustizia. Senza dimenticare, ovviamente, l’esame finale da svolgere in presenza (ma su questo aspetto torneremo dopo).

Nessun riferimento, dunque, ad una qualsivoglia esclusiva da parte delle associazioni.

2. I crediti formativi vanno riconosciuti dalle associazioni

Falso. La formazione (aggiornamento 15 ore o formazione iniziale 72 ore) può essere svolta presso qualunque realtà che organizzi corsi in linea con il Dm 140/2014. E tanto basta, all’amministratore per essere in regola con le prescrizioni di legge.

Altro discorso è il fatto che moltissime associazioni ricomprendano il corso di aggiornamento nella quota associativa annuale, anche per giustificarne il costo spesso esorbitante. O che, addirittura, condizionino l’iscrizione dei propri associati, alla frequenza del corso da loro proposto. O che, perfino, diffidino i propri associati a partecipare ad iniziative formative o informative svolte da terzi…

3. L’esame di fine corso si può svolgere on line

Falso. Riportiamo per l’ennesima volta quanto il testo dell’art. 5, comma 5, del Dm 140/2014:

5. Il corso di formazione e di  aggiornamento  puo'  essere  svolto
anche in via telematica, salvo l'esame finale, che  si  svolge  nella
sede individuata dal responsabile scientifico. 

Un concetto, questo, ribadito peraltro più di una volta dal Ministero, perfino in piena emergenza pandemica, quando ad esempio la nota del 14 aprile precisò che “La modalità telematica dell’esame si pone in diretto contrasto con quanto stabilito dall’art. 5, comma 5, del medesimo D.M. n. 140/2014.

Ora, che questa prescrizione sia anacronistica è condivisibile. Ma fin quando resta tale, è ad essa che i corsi si devono ispirare. E tutti quelli che vendono corsi con esame finale on line, o che addirittura rilasciano l’attestato di superamento corso senza alcun esame finale (sulla base della sola frequenza o perfino del solo acquisto del corso) non sono in regola.

Con tutto quanto ne consegue per l’amministratore, compreso il rischio di revoca, a dispetto del tanto citato decreto del Tribunale di Torino n. 1768/2019 che, come ovvio, non costituisce né una garanzia né un lasciapassare per violare la legge.

4. Il corso di aggiornamento 15 ore può essere biennale

Falso. Un’altra politica commerciale messa in atto da alcune realtà senza scrupoli consiste nel:

  • vendere corsi di aggiornamento 15 ore con “validità biennale”
  • iniziare a mettere in commercio prematuramente il corso per l’annualità successiva.

In entrambi i casi, come ovvio, lo scopo è quello di mettersi al riparo da eventuali defezioni da parte degli iscritti, bruciando al contempo la concorrenza.

Ma è legittimo? No.

Vediamo il contenuto testuale dell’articolo 5, comma 2 del Dm 140/2014:

2. Gli  obblighi  formativi  di  aggiornamento  hanno  una  cadenza
annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15  ore  e
riguarda elementi in  materia  di  amministrazione  condominiale,  in
relazione  all'evoluzione   normativa,   giurisprudenziale   e   alla
risoluzione di casi teorico-pratici.

Non esistono corsi con validità biennale. Anche perché, ed è facile comprenderlo, vanno contro la ratio della legge 220/2012 e del Dm 140/2014, che mira a mantenere gli amministratori aggiornati sulle novità giuridiche, tecniche e normative.

Ma non solo. Se il nodo circa l’avvio dell’anno di formazione (9 ottobre? 1° gennaio?) è ancora, paradossalmente, oggetto di dibattito, ciò che è sicuro è che l’annualità (e dunque il corso) non può partire quando fa comodo all’associazione per anticiparne la vendita. Ad esempio: un corso per l’annualità 2022/2023 seguito a maggio 2022 non è in regola con la previsione letterale del Dm 140/2014.

5. Non contano le ore, ma i crediti assegnati arbitrariamente alle lezioni

Falso. Secondo i disposti del Dm 140/2014 (sempre art 5, comma 2) il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore.

Dunque, la prassi piuttosto diffusa di assegnare i cosiddetti crediti formativi in numero maggiore rispetto alle ore di corso seguite, è, ancora una volta, illegittima.

Anche in questo caso facciamo un esempio pratico. Se la lezione del docente x dura 2 ore, l’associazione che la propone non può farle corrispondere più di 2 crediti (sempre su un totale di 15).

Andare incontro ai tempi e alle richieste degli amministratori (molti dei quali vorrebbero formarsi nel più breve tempo e con i minori disagi possibili) è una prassi che incrementa le vendite, ma che rischia di ritorcersi contro gli amministratori stessi, mediante corsi irregolari.

Formazione degli amministratori: occhio agli annunci civetta

In conclusione, il migliore consiglio per gli amministratori è quello di non accontentarsi per abitudine o per trascuratezza. Ma anzi, di dedicare qualche ora a sondare il mercato della formazione scegliendo il corso:

  • con il migliore rapporto tra qualità e prezzo
  • che sia effettivamente il regola con le disposizioni di legge.

Ricordate che tessere associative, loghi da sfoggiare sulla carta intestata, diritti di segreteria, servizi non richiesti sono, spesso, una voce di spesa inutile, che non ha alcun riscontro e nessun valore agli occhi della vostra utenza: i condòmini.

Saper amministrare significa compiere anche nella propria attività professionale le scelte più efficienti: massimizzando la qualità e abbattendo i costi superflui.

Categoria: Amministrare Tag: amministratore di condominio, Dm 140/2014, formazione amministratori

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