
Ancora novità in materia di Superbonus in condominio. Ad introdurle, due diversi decreti:
il Dl 21/22, cosiddetto “Ucraina Bis”, che mercoledì 18 maggio ha completato l’iter di conversione in legge con il via libera anche alla Camera delle modifiche già approvate dal Senato;
il Dl 50/22, cosiddetto “Aiuti”, che sempre il 18 maggio è entrato in vigore.
Diverse le misure che vedono coinvolti, a vario titolo, tanto i condomini quanto gli studi di amministrazione. In quest’articolo, tuttavia, ci concentreremo sinteticamente sulle ennesime novità relative al Superbonus in condominio.
Il Decreto Ucraina Bis e il Superbonus in condominio
Tra gli articoli inseriti ex novo nel Decreto Ucraina Bis nel corso della sua conversione in legge, ve ne sono alcuni che riguardano direttamente il Superbonus in condominio.
Quello saliente è il nuovo art. 10 bis, che si applica ai lavori agevolati con Superbonus 110% che abbiano un valore superiore ai 516mila euro.
Ebbene, oltre questa soglia, scattano due scadenze:
- dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 queste opere possono essere affidate alle sole imprese (appaltatrici e subappaltarici) che abbiano già sottoscritto con un organismo certificatore il rilascio della certificazione Soa (cioè la qualificazione “garantita” da appositi enti, che oggi è richiesta, dal Codice dei contratti pubblici per i lavori sopra i 150mila euro)
- dal 1° luglio 2023 i lavori oltre i 516mila euro possono essere appaltati solo alle imprese che siano effettivamente in possesso della certificazione Soa.
ATTENZIONE: la previsione di legge non si applica ai lavori già in corso e ai contratti di appalto/subappalto stipulati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del Dl Ucraina Bis.
Altro articolo del Dl 21/22 inerente il Superbonus in condominio è il nuovo 23 bis, che va a incidere sull’articolo 28 quater della legge di conversione del Dl Sostegni Ter.
In estrema sintesi, per i lavori oggetto di Superbonus (ma anche di altre agevolazioni fiscali) avviati dopo il 27 maggio 2022, è soltanto sopra la soglia dei 70mila euro che tali opere vanno affidate, dal condominio, a ditte che applichino i contratti collettivi del settore edile (dato da riportare anche nelle fatture emesse in relazione ai lavori eseguiti). Peraltro tale disposizione si limita ai soli lavori edili.
Il Decreto Aiuti e il Superbonus in condominio
E veniamo ora alle previsioni del Decreto Aiuti riguardanti il Superbonus in condominio. Gli aspetti salienti sono quelli contenuti nell’articolo 14.
Il comma 1, lettera a) riguarda in realtà non il condominio ma le villette unifamiliari, che godono di una proroga. Potranno infatti fruire del Superbonus per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a patto che alla data del 30 settembre 2022 (non più del 30 giugno, ndr.) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Il comma 1, lettera b) introduce, invece, l’ennesima modifica alla disciplina della cessione del credito. In sostanza, le banche, per cedere il credito ai clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con l’istituto, non dovranno più attendere la quarta cessione, ma potranno farlo sempre. Il cliente cessionario, tuttavia, non avrà facoltà di ulteriore cessione.
Presente e futuro del Superbonus
La storia infinita del Superbonus in condominio si arricchisce, dunque, di nuovi capitoli. Tra gli operatori del settore, tuttavia (a partire dagli amministratori condominiali per proseguire con le ditte esecutrici dei lavori), prevale la frustrazione.
Il susseguirsi ormai incessante di modifiche, unito alle oggettive difficoltà gestionali, economiche e finanziare, sta non solo depotenziando, ma rendendo un vero e proprio calvario la fruizione della misura. La quale, per i condomini, ma soprattutto per le imprese del comparto edilizio, si sta progressivamente trasformando da opportunità a condanna.