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Corso iniziale 72 ore per amministratori: e adesso che succede?

Per chi è in possesso di diploma, l’attestato conseguito dopo aver frequentato un corso iniziale 72 ore per amministratori di condominio e sostenuto un regolare esame in presenza, diventerà carta straccia? La non retroattività delle eventuali modifiche apportate dal Ddl 2692, prima fra tutte l’obbligo di laurea per i neo-amministratori, escluderebbe quest’ipotesi.

Ma, forse, per chi intende accedere alla professione, o per chi ha in programma di formare i propri collaboratori di studio, è bene cogliere ora l’occasione e iscriversi o iscriverli a un corso iniziale 72 ore per amministratori.

Corso iniziale 72 ore per amministratori: cosa prevede oggi la normativa

Dal 2014 la normativa che disciplina l’accesso alla professione di amministratore di condominio si basa sull’articolo 5, comma 1 del DM 140/2014.

In pratica: per diventare amministratore – se non sei condomino interno – è obbligatorio frequentare un corso iniziale di almeno 72 ore con programmi stabiliti da un responsabile scientifico, con moduli teorici e pratici e con conseguente esame finale in presenza per ottenere l’attestato di qualificazione.

Inoltre, secondo quanto statuito dall’art. 71 bis disp. att. c.c., l’aspirante amministratore deve avere almeno un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Questo quadro – con corso iniziale 72 ore per amministratori più diploma – è da anni la soglia di ingresso “ufficiale” alla professione: figura regolata, almeno nella forma, anche se non iscritta a un albo.

L’attuale requisito legale: l’art. Art. 71‑bis disp. att. Codice Civile

L’art. 71-bis delle disposizioni d’attuazione del codice civile, introdotto con la riforma condominiale, stabilisce i requisiti che deve avere chi aspira ad essere amministratore.

Tra questi: il godimento dei diritti civili, l’assenza di condanne penali gravi, il diploma di scuola media superiore, e la formazione (corso iniziale 72 ore per amministratori + aggiornamenti annuali di 15 ore).

Concretamente: chi abbia conseguito solo un diploma e seguito un corso iniziale (più poi gli aggiornamenti) è perfettamente in regola. Di conseguenza, l’abilitazione conseguita è legale e valida.

Va anche sottolineato che la normativa prevede un’eccezione: se l’amministratore è nominato tra i condòmini dello stabile, non servono né il diploma né la formazione.

E ora arriva (forse) l’obbligo della laurea: cosa prevede il Disegno di legge 2692

Il 2025 ha portato una nuova, aggressiva proposta: il disegno di legge 2692 – di cui molto si sta discutendo – prevede di rendere obbligatoria per i nuovi ingressi alla professione, una laurea triennale per amministrare condomini, oltre a istituire un elenco nazionale degli amministratori in possesso dei vecchi e nuovi requisiti.

La ratio dichiarata: alzare il livello “di dignità e professionalità” della figura dell’amministratore, finora disciplinata come una professione non ordinistica (senza albo, senza università obbligatoria, solo con corso di 72 ore).

Ma la proposta ha già provocato (giustamente) reazioni dure da parte di:

  • chi rivendica la qualità del proprio operato di amministratore condominiale seppur in possesso del “solo” diploma.
  • chi teme che si generi una frattura tra “vecchi” e “nuovi”: tra chi ha già corso, studiato, superato un esame, magari esercita da anni e chi da domani dovrà studiare all’università per poter fare lo stesso mestiere.
  • chi contesta (a buon diritto) che la laurea sia garanzia di competenza nel settore.

Ma il corso iniziale 72 ore per amministratori sarà reso inutile?

Torniamo ora alla domanda iniziale: cosa accadrà a chi ha appena seguito o sta seguendo un corso iniziale 72 ore per amministratori?

Qui sta il cuore dell’assurdo. Alcuni articoli dedicati all’argomento chiariscono almeno un punto: se davvero l’obbligo di laurea verrà introdotto, non sarà retroattivo – ovvero chi già sta svolgendo la professione, pur se non laureato, non dovrebbe essere escluso.

Lo stesso principio di non retroattività naturalmente deve valere anche per chi ha seguito o sta seguendo il corso iniziale 72 ore per amministratore, con un’iscrizione antecedente all’entrata in vigore dell’eventuale nuova normativa.

Resta in ogni caso il paradosso di una professione a due velocità: veterani con diploma + 72 ore vs. novizi laureati, forse senza mai mettere piede in un condominio che non sia quello in cui abitano.

Un’esclusione implicita, un discrimine che nulla ha di meritocratico (se la laurea è scelta solo perché alza “il titolo”), e tutto a scapito di chi già gestisce stabili, assemblee, bilanci, conflitti.

E il corso 15 ore? Facciamo il punto generale

E il corso di aggiornamento annuale 15 ore?

Per quanto attualmente è dato sapere, il corso 15 ore ex Dm 140 non dovrebbe subire modifiche e variazioni, a condizione che siano rispettati i requisiti che si intendono introdurre o modificare.

RICAPITOLANDO:

  • sei già un amministratore di condominio (laureato o diplomato): non cambia nulla e continuerai a dover seguire il corso di aggiornamento annuale 15 ore
  • ti stai formando ora con il corso iniziale 72 ore e sei diplomato: la tua attestazione, in quanto precedente alle eventuali modifiche, dovrebbe essere riconosciuta e ti resterebbe l’onere dell’aggiornamento 15 ore annuale
  • sei diplomato o non in possesso di laurea triennale ad indirizzo giuridico o economico e non ti sei formato con il corso 72 ore: non potrai più accedere alla professione
  • sei un “amministratore condomino” non formato ex Dm 140: non potrai più svolgere la tua attuale attività a meno di non effettuare la formazione iniziale 72 ore e l’aggiornamento 15 ore (occorrerà capire se per chi già amministra il proprio condominio saranno ritenuti sufficienti questi requisiti)

Questo, perlomeno, è l’attuale scenario. Ma la situazione è in costante divenire.

Cosa succede ora? Tra timori, (dis)organizzazione e caos annunciato

  • In primo luogo: la proposta è solo all’inizio. Il disegno di legge 2692 è depositato — ma nulla è definitivo. L’iter parlamentare sarà (come sempre) lento, contorto, pieno di correzioni. Può succedere di tutto.
  • Chi opera nel settore sta già chiedendo di rivedere la proposta, lanciando l’allarme su “esclusione di massa”, “burocratizzazione inutile”, “appiattimento su un titolo formale e non su competenze reali”.
  • Se approvato, il sistema dovrà essere riorganizzato: nuovi percorsi universitari o corsi “di laurea” per amministratori, elenco nazionale, nuovi criteri per chi attualmente è in attività. In pratica: confusione e costi.
  • Il tutto con lo spettro di un corso iniziale 72 ore per amministratori da seguire subito, perché dopo la nuova potenziale riforma del condominio diventerebbe inutile se non abbinato a una laurea, peraltro tra quelle scelte dal legislatore.

Professionalità reale o semplice sbarramento accademico?

La proposta di legge 2692 è venduta come un modo per “qualificare” la figura dell’amministratore di condominio, ma in realtà rischia di trasformarla in un recinto esclusivo. Un recinto in cui contano i titoli formali, non l’esperienza, non le competenze reali, non la dimestichezza con bilanci, ripartizioni millesimali, assemblee di condominio.

Il vero salto di qualità non si fa con una laurea obbligatoria: si fa con formazione continua seria, trasparenza, accountability, controllo reale dei corsi.

E, soprattutto, rispetto per chi già lavora. La cui dignità non può essere messa in discussione, a prescindere dal titolo accademico non conseguito.

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