
Nelle fila del Governo Meloni c’è chi vorrebbe portarlo a 5.000 euro e chi addirittura innalzarlo a 10.000. Sta di fatto che, per il momento, il tetto per i contanti, anche in ambito condominiale, è ancora a 2.000 euro.
Leggi tutto: Condominio: come funziona il tetto per i contanti?Tale, infatti, era rimasto dopo che, a febbraio 2022, la legge di conversione del Decreto Milleproroghe aveva procrastinato al 1° gennaio 2023 quell’abbassamento della soglia a 1.000 euro, inizialmente previsto a partire dal primo gennaio 2022, in ottemperanza alle scadenze imposte dal decreto fiscale 124/2019.
Ma in che modo la soglia dei pagamenti in contanti si riflette sulla contabilità condominiale? Andiamolo a vedere.
I pagamenti in condominio
Come è noto, e come illustrato in dettaglio in quest’articolo a firma dell’avvocato Andrea Marostica, il comma 7 dell’articolo 1129 del codice civile impone all’amministratore condominiale di “far transitare le somme ricevute a qualsiasi titolo dai condòmini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente”.
Non solo. Il comma 12 del medesimo articolo indica, infatti, la mancata apertura del conto corrente condominiale come una delle gravi irregolarità che, in base al comma 11, sempre dell’art. 1129, legittimano i condòmini, anche singolarmente, a chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore.
Attenzione. Ciò non significa che i condòmini non possano comunque pagare in contanti le proprie quote. Significa soltanto che, poi, l’amministratore deve comunque registrarle, contabilizzarle e versarle sul conto condominiale.
Già questo basterebbe a suggerire i pagamenti elettronici e tracciabili quale modalità preferenziale per le transazioni in condominio.
Ma c’è di più: il tetto per i pagamenti in contanti.
Il tetto per i contanti
Il che modo la variazione del tetto per i pagamenti in contanti ha a che vedere con il condominio? Lo spiega il dott. Dario Milone, esperto in contabilità e fiscalità condominiale e docente del corso di formazione per amministratori di Focus Condominio.
“Innanzitutto – dettaglia Milone – ricordiamo che l’amministratore condominiale è tenuto a curare le disposizioni in materia di antiriciclaggio”.
Nel caso di operazioni sospette, l’amministratore di condominio deve, cioè, sia effettuare l’adeguata verifica (controllando identità ed operatività del soggetto che effettua il pagamento) sia trasmettere i dati raccolti all’Unità di Informazione Finanziaria (Uif) della Banca d’Italia”.
“Fatta questa premessa – prosegue Milone – è bene sottolineare un aspetto troppo spesso sottovalutato: i pagamenti in contanti oltre la soglia consentita, sono vietati anche se effettuati con più movimentazioni inferiori al limite. Essi si configurano, infatti, come artificiosamente frazionati”.
È il caso delle quote condominiali. Facciamo, dunque, un esempio concreto.
I pagamenti frazionati in condominio
Supponiamo di essere nel 2023, ma senza l’innalzamento del tetto ai contenti che invece pare ormai certo.
Ebbene, una volta pianificati il preventivo delle spese condominiali e il riparto in base alle tabelle millesimali, ipotizziamo che il condomino Alfa debba pagare, complessivamente, 1.100 euro e che questa somma, come spesso accade, venga ripartita in più rate: ad esempio, 4 quote da 275 euro con scadenze trimestrali.

Ora, tali importi, presi singolarmente, non superano il futuro (ma improbabile) limite di 1.000 euro per i pagamenti in contanti. A superarlo, tuttavia, è l’importo totale. “Dunque – conclude Milone – effettuando i 4 pagamenti parziali in contanti, il rischio è che sia il condomino sia il condominio incorrano in sanzioni”.
Per tutto il 2022, invece, tale eventualità si ha soltanto sforando la soglia dei 2.000 euro.
Superamento tetto per i contanti: quali sanzioni?
Ma a quanto ammontano le sanzioni per chi sfora il tetto per i pagamenti in contanti?
Secondo l’articolo 18 del Decreto 124/2019, con il limite a 2.000 euro il minimo edittale per la sanzione delle violazioni è fissato a 2.000 euro.
Su questo sfondo si staglia l’istituto dell’oblazione, che consente sia ai destinatari dell’eventuale sanzione (e cioè il condomino che ha pagato in modo illecito e il condominio che ha incassato l’importo) di pagare solo:
- un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa,
- o, se più favorevole, il doppio del minimo edittale.
Diverso è il discorso per gli amministratori di condominio: se non segnalano l’irregolarità alle direzioni territoriali dell’Economia e delle Finanze, rischiano una sanzione da 3.000 a 15.000 euro, con l’oblazione pari a un terzo del massimo della multa (quindi, 5.000 euro).