In materia di bonifico parlante e lavori in condominio, un’importante novità è quella introdotta dal comma 88 della legge 213/2023, meglio nota come legge di Bilancio per il 2024.
Bonifico parlante e lavori in condominio: la nuova aliquota
Come già anticipato nel nostro articolo sulle novità fiscali per condominio e amministratore (LEGGI QUI), la ritenuta d’acconto sale, infatti, dall’8% all’11%.
Attenzione, però. la nuova aliquota si applica soltanto a partire dal 1° marzo 2024.
Bonifico parlante e lavori in condominio: che cosa cambia?
Ma in termini pratici, che cosa cambia? A chiarirlo è la rubrica dei quesiti di FiscoOggi: l’organo ufficiale d’informazione dell’Agenzia delle Entrate.
In sostanza, sui bonifici effettuati dai contribuenti per le spese per lavori edilizi agevolabili, dal 1° marzo le banche e le Poste Italiane SPA sono chiamate ad operare, all’atto dell’accredito dei pagamenti, la ritenuta dell’11% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal beneficiario della somma (vale a dire l’impresa che effettua i lavori).
Naturalmente, sui bonifici effettuati entro il 29 febbraio 2024 sarà ancora applicata l’aliquota di ritenuta dell’8%.
Bonifico parlante e spese per telecamere in casa: sono detraibili?
A proposito di utilizzo del bonifico parlante e lavori in condominio (anche se la fattispecie è di natura privata) è interessante il quesito inviato da un contribuente proprio alla rubrica di posta fiscale dell’Agenzia delle Entrate.
Eccolo: “Per motivi di sicurezza personale ho intenzione di installare nella mia abitazione una fotocamera con collegamento a un centro di vigilanza privato. Se pago con il bonifico parlante previsto per le ristrutturazioni edilizie posso detrarre le spese per l’installazione e per la vigilanza?“.
Di seguito, la risposta fornita dal curatore della rubrica, Paolo Calderone: “L’installazione di fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati rientra tra gli interventi che danno diritto alla detrazione dall’Irpef del 50% delle spese per il recupero del patrimonio edilizio e, in particolare, tra i lavori finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (art. 16-bis, comma 1, lett. f del Tuir).
Tuttavia, poiché la detrazione è applicabile solo per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, non sarà possibile portare in detrazione anche gli importi pagati all’istituto di vigilanza (circolare n. 13/2001).
