
L’altezza antincendio è, senza dubbio, il fulcro della normativa antincendio in condominio. Da essa dipendono, infatti, i Livelli di Prestazione introdotti dal D.M. 25/1/2019, e i relativi obblighi in capo al Responsabile dell’edificio di civile abitazione: solitamente l’amministratore di condominio.
Ma l’altezza antincendio è pure la discriminante in base alla quale capire se sia sufficiente la G.S.A. (e cioè la Gestione Sicurezza Antincendio), oppure occorra anche presentare la S.C.I.A. (Segnalazione certificata inizio attività) antincendio.
Non c’è da stupirsi, dunque, che – in materia di antincendio in condominio – il maggior numero di quesiti indirizzati dagli amministratori condominiali agli esperti di Focus Condominio riguardi proprio l’altezza antincendio.
Ne abbiamo selezionati alcuni, sottoponendoli all’architetto Bruno Pelle, responsabile della Commissione Prevenzione Incendi (Focus Group) dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino e tutor dei corsi di formazione per amministratori condominiali di Focus Condominio.
Ecco, di seguito, i dubbi espressi dagli amministratori di condominio e le risposte fornite dall’architetto Pelle.
Antincendio in condominio: Gsa oppure Scia?
A proposito di sicurezza antincendio in condominio, W.A., amministratore di condominio a Milano, si interroga sulla necessità o meno della Gsa e della Scia.
Amministro un condominio con altezza antincendio di circa 25m: devo predisporre la GSA?
W.M., amministratore di condominio a Milano
Nella videopillola qui sotto, la risposta dell’architetto Bruno Pelle.
In sostanza, l’architetto Pelle precisa che dal punto di vista normativo, l’edificio di civile abitazione è un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/11 se presenta altezza antincendio superiore a 24 metri: limite oltre il quale il titolare dell’attività – solitamente l’amministratore di condominio – dovrà obbligatoriamente non soltanto predisporre la G.S.A., ma presentare anche la S.C.I.A. (e cioè la Segnalazione Certificata Inizio Attività) antincendio.
Attenzione, però: analizzando la regola tecnica verticale (RTV) di riferimento (D.M. 246/87 modificato dal D.M. 25/01/19), emerge che essa si applica agli edifici civili con altezza antincendio a partire da 12 metri, quindi anche quelli per cui non è prevista la presentazione di S.C.I.A. in quanto aventi altezza antincendio inferiore a 24 metri.
Secondo l’architetto Pelle, “Sono proprio queste le situazioni più delicate, in quanto è meno usuale il controllo di un professionista, anche in virtù del periodo attuale, con il grande numero di interventi di riqualificazione energetica indotti dalle detrazioni fiscali”.
Ma come si calcola l’altezza antincendio?
Strettamente collegato al quesito precedente, c’è quello inviatoci da R.T., amministratore condominiale a Napoli. Il quale, chiede inoltre di fare chiarezza una volta e per tutte sul corretto computo dell’altezza antincendio.
Sono amministratore di un edificio con altezza antincendio di circa 26m. Devo presentare la S.C.I.A. antincendio, anche se l’edificio è esistente dal 1969? E che cosa si intende per altezza antincendio?
R.T., amministratore di condominio a Napoli
Ancora una volta è l’architetto Pelle a fornire le precisazioni del caso.
Clicca sull’immagine qui sotto per vedere la sua risposta.

La presentazione della S.C.I.A. Antincendio, dunque, è obbligatoria a prescindere dal fatto che l’edificio, nella fattispecie, abbia più di 50 anni di vita.
Ma, soprattutto, è importante saper distinguere tra:
- altezza antincendio
- e altezza in gronda.
In quest’ottica, forse l’immagine qui sotto può aiutare a comprendere meglio le modalità di calcolo e i parametri da prendere in considerazione.

Se hai qualche quesito in materia di sicurezza antincendio in condominio da sottoporre al nostro tutor, architetto Bruno Pelle, compila il form qui sotto: